VIDEO 5 GIORNI A 5 STELLE

DI BATTISTA - 11.05.2016 OTTOEMEZZO

11.05.2016 - ALFONSO BONAFEDE (M5S) Unioni civili: tutta la verità in faccia al governo

giovedì 24 settembre 2015

Caterina Malavenda: la legge anti-intercettazioni è un’inutile delega in bianco al governo e impedirà di informare sugli scandali extra-penali

“La stampa non potrà scegliere le notizie di interesse pubblico”


La delega in bianco che la Camera dà al governo in materia di intercettazioni sembra voler incidere non solo sul diritto all’informazione, ma anche sulle modalità di utilizzo per le indagini dei pm.

Avvocato Caterina Malavenda, come penalista ed esperta di diritto dell’informazione, che scenario ipotizza per i magistrati?
Prima mi piacerebbe conoscere chi ha materialmente scritto la delega, che si avvita in subordinate di scarsa comprensibilità, rendendo difficile interpretare la reale volontà del legislatore, cioè la cornice entro cui deve stare il governo. Ciò che dico, pertanto, deve essere preso con beneficio di inventario, perché potrei aver capito male.
 Più che altro è tutto demandato all’esecutivo...
Infatti il governo - si legge - dovrà individuare i criteri per intervenire sulle modalità di utilizzazione “cautelare” dei risultati delle intercettazioni. Quindi pare di capire che, nella fase che precede l’emissione e l’esecuzione di misure cautelari, pm e gip dovranno selezionare quelle da utilizzare, come già fanno; ma, per garantire la privacy degli intercettati, dovranno farlo secondo i criteri dettati dal governo, nella legge delegata, dovendo giustificare, immagino, eventuali scostamenti. Nella delega c’è scritto che dovrà esserci “una scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio delle parti, e fatte salve le esigenze di indagine”.
Se, come è ovvio, non si possono avvertire i difensori prima di un provvedimento restrittivo, che ne sarà delle intercettazioni?
Par di capire che il governo debba riscrivere le modalità di accesso delle parti alle intercettazioni, disciplinato attualmente dal codice in modo lineare, nel rispetto del diritto di difesa. Oggi, quando viene emesso un provvedimento cautelare, il destinatario ha il diritto di accedere a tutto il “materiale intercettativo”, un’espressione , a mia memoria, ignota ai manuali di diritto. Potrebbe voler dire che ci sarà una fase, che precede il contraddittorio, a misura già emessa, in cui neppure gli avvocati potranno ascoltare le conversazioni o averne copia. Dopo la selezione, in ogni caso, quale che sia la sede e la forma in cui verrà fatta, il materiale residuo sarà sottratto alla disponibilità di chiunque, stando all’ultima parte della delega.
Ma così non viene compresso, magari del tutto, il diritto di cronaca?
Se lo scopo della delega è tutelare meglio la riservatezza delle persone “occasionalmente coinvolte nel procedimento” - altra espressione infelice, che sembra far riferimento agli intercettati non indagati - e quella degli indagati - avuto riguardo anche alle loro conversazioni, se penalmente irrilevanti - lo spazio per l’informazione risulta notevolmente ridotto. Ciò anche nel caso in cui si tratti di colloqui di obiettivo interesse pubblico, fra terzi o anche dell’indagato, se privi di rilievo penale.
Secondo lei non dovrebbero essere i giornalisti a stabilire quali intercettazioni, fra quelle depositate, possano essere pubblicate?
Ora lo possono fare, grazie alla legge sulla privacy, che lascia al giornalista la facoltà di decidere, sulla base di un codice deontologico, quali dati e quindi quali conversazioni intercettate possano essere diffuse. La legge infatti non punisce chi divulga - senza consenso degli interessati - quelle essenziali per l’informazione, ma sanziona penalmente ogni colpevole errore di valutazione. Un chiaro indizio dell’inutilità della nuova legge.
Per le registrazioni “fai da te” e di nascosto, si prevedono fino a 4 anni di carcere se vengono usate per danneggiare la reputazione di qualcuno; ma nessuna condanna “quando sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca”. Che ne pensa?
Mi sembra che la norma non modifichi l’esistente, se non per l’inasprimento della pena; e risulti, perciò, sostanzialmente inutile. È già sanzionata, infatti, ma con pena più bassa, come trattamento illecito di dati personali, la diffusione di conversazioni fra presenti, effettuata per lucro o per arrecare un danno. Ed è la Costituzione a tutelare il diritto di cronaca e quello di difesa: sicché i reati commessi esercitando tali diritti non sono punibili, anche senza che ce lo dica il governo.

Nessun commento:

Posta un commento